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REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI ARSOLI


Il Comune di Arsoli riconosce l’arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
Il Comune di Arsoli è definito “Città amica degli artisti di strada” .

ART.1
Definizione e finalità

1.Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona,       indipendentemente dalle qualità tecniche.
L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.
  
2.Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell’esercizio
dell’attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile
con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell’ordine e della
quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate
dall’Amministrazione Comunale o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

ART.2
Modalità di svolgimento

1.Gli spazi idonei all’esercizio dell’arte di strada, previsti secondo i criteri di cui al secondo comma, sono concessi in via sperimentale per la durata di un anno,rinnovato tacitamente, con orario dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24,00. Alla scadenza di tale periodo, tali indicazioni  si intendono confermate salvo nuove disposizioni e modifiche  al presente regolamento.
In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, autorizzati dall'Amministrazione Comunale  con delibera della Giunta Comunale, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada e vendere le opere del proprio ingegno in deroga al presente regolamento.

2.Gli spazi idonei sono tutti quelli che non ostacolano la circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né altre attività, pubbliche e private compreso l’accesso agli esercizi commerciali, gli uffici, alle abitazioni e accessi carrabili.

3.L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada.

4.L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche e cerimonie religiose nella medesima area e nelle sue immediate adiacenza  non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.


ART.3
Durata delle esibizioni

1.L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita  “a cerchio” del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti consecutivi per ciascuna rappresentazione, successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

2.L'artista di strada la cui performance, data la peculiarità e il luogo in cui si svolge, è naturalmente dedicata ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore consecutive.

ART.4
Attività non soggetta ad autorizzazione

1.Nello spirito della libertà d’espressione e della massima semplificazione, nonché per favorire sia
le attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, che quelle svolte da artisti di
passaggio nel territorio comunale, non vi è alcun obbligo di comunicazione o di richiesta di
autorizzazione per le attività degli artisti da strada.

ART.5
Occupazione suolo pubblico

1.L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto dal regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre al tempo necessario all'esibizione di cui al precedente art.3.

2.Lo spazio necessario alla esibizione può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni removibili, essenziali ai fini dello spettacolo.

ART.6
Opere d'ingegno

1.Il presente regolamento si applica anche a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità.
Per opera d’ingegno a carattere creativo si intende la realizzazione di un’opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, la cui vendita viene effettuata direttamente dall’autore.

2.E’ ammessa l’occupazione del suolo pubblico per la realizzazione, esposizione e vendita delle proprie opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo quali oggetti artigianali vari, disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.
Per la suddetta attività di vendita non è applicabile l'art.5 del presente regolamento.
In concomitanza con il mercato settimanale e con le fiere l'attività è consentita negli spazi liberi e in modo da non intralciare il transito.


ART.7
Divieti

1.Il commercio ambulante, ad eccezione di quello normato nell'art. 6, non è considerato arte di strada e restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull’altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto “mestiere di ciarlatano”.
É altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle leggi vigenti in materia.
É  vietata qualsiasi esibizione cruenta o violenta.


ART.8
Divieto di pagamento

1.L’artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un
corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l’offerta da parte del pubblico libera ed
eventuale.
E’ comunque consentito il solo passaggio “con cappello” tra il pubblico.

ART.9
Responsabilità dell'artista

1.Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco,
fachiro, mangiafuoco, ecc. ) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che
per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e
perizia propri del buon padre di famiglia.
L’artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della
pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di
proprietà comunale.

ART.10
Esclusione delle responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale

1.L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o
cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o
inosservanza di leggi o regolamenti.

ART.11
Controlli

1.Il controllo sull’osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.
In presenza di violazioni alle norme del presente regolamento l’artista di strada viene invitato verbalmente a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito o ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate.